Conflitto in Iran: voli cancellati e diritti dei passeggeri
Il Regolamento UE sui diritti dei passeggeri aerei
Il Regolamento UE 261/2004 stabilisce diritti specifici per i passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardi prolungati o negato imbarco. Tuttavia, è importante considerare due limitazioni fondamentali:
- Ambito di applicazione: Le norme si applicano ai voli interni all’UE, ai voli in arrivo nell’UE operati da compagnie aeree europee e ai voli in partenza dall’UE verso Paesi extra UE, indipendentemente dalla compagnia aerea.
- Eventi eccezionali: In caso di circostanze straordinarie, come instabilità politica o conflitti, le compagnie aeree non sono obbligate a fornire compensazioni economiche, ma devono comunque offrire assistenza ai passeggeri.
Rimborso del biglietto o viaggio alternativo
I passeggeri hanno diritto a scegliere tra:
- Il rimborso completo del biglietto entro sette giorni, per le tratte non effettuate o divenute inutili rispetto al piano di viaggio.
- L’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, senza costi aggiuntivi e nel minor tempo possibile.
- L’imbarco su un volo alternativo in una data successiva, secondo la disponibilità dei posti.
Pacchetti turistici volo+hotel: cosa prevede la normativa
Per chi ha acquistato un pacchetto turistico comprendente volo e hotel, i diritti sono regolati dalla Direttiva UE 2015/2302, recepita in Italia dal Codice del Turismo (D.lgs. 62/2018). La normativa prevede tutele specifiche per i viaggiatori in caso di cancellazioni dovute a circostanze straordinarie.
In particolare, i viaggiatori possono:
- Recedere dal contratto senza penali e ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
- Richiedere soluzioni alternative senza costi aggiuntivi o una riduzione del prezzo in caso di servizi di qualità inferiore.
Assistenza garantita
Indipendentemente dalle circostanze, i passeggeri hanno sempre diritto a:
- Pasti e bevande proporzionati alla durata dell’attesa.
- Sistemazione in albergo, se necessario.
- Trasporto tra l’aeroporto e l’alloggio.
In caso di impossibilità di rientro per cause straordinarie, l’organizzatore del viaggio è tenuto a coprire i costi di alloggio fino a un massimo di tre notti.